Imbiancare la casa in affitto, a chi tocca farlo?
Se si lascia una casa in affitto, sorge il dubbio riguardo alla responsabilità di eseguire l’operazione di imbiancatura. La risposta è positiva anche in presenza di una specifica clausola nel contratto che impone al conduttore di dipingere le pareti al termine della locazione. In tal caso, l’affittuario è consapevole di tale obbligo in quanto ha accettato e firmato il contratto.
Di solito, il proprietario si occupa di tinteggiare la casa all’inizio della locazione, a meno che non sia specificato diversamente nel contratto, trasferendo tale responsabilità all’affittuario e addebitandogli i costi del servizio tramite una clausola previamente accettata.
È quindi importante distinguere attentamente le varie situazioni. Il proprietario è responsabile delle spese di tinteggiatura se:
- I danni alle pareti sono causati dall’usuale utilizzo dell’appartamento da parte dell’affittuario;
- Nel contratto non è presente una clausola che richieda all’affittuario di dipingere le pareti.
Al contrario, l’affittuario è tenuto a coprire i costi se:
- I danni sono causati da incuria o negligenza e il proprietario può dimostrarlo;
- Nel contratto è inclusa una clausola che impone all’affittuario di dipingere le pareti.
Tuttavia, la situazione cambia quando si tratta di un contratto commerciale. In questo caso, a chi spetta la tinteggiatura alla fine della locazione? Una sentenza della Corte di Cassazione del 2019 ha respinto il principio secondo il quale, in presenza di una specifica clausola nel contratto, l’affittuario è responsabile della pitturazione. I giudici hanno richiamato la legge 392 del 1978 e hanno stabilito che l’obbligo a carico dell’affittuario non sussiste nemmeno se ha accettato esplicitamente il contratto contenente la suddetta clausola. Secondo la Suprema Corte, tale clausola sarebbe nulla poiché conferirebbe un vantaggio indebito al locatore, trasferendo all’affittuario le spese di manutenzione ordinaria. L’unico compenso che il locatore può legittimamente richiedere dal contratto è il canone di locazione. Tuttavia, per quanto riguarda la locazione a uso abitativo, la legge 392 del 1978 è stata abrogata dalla legge 431/98. Pertanto, se l’obbligo di tinteggiatura è previsto nel contratto, tale operazione è dovuta in quanto il patto è valido.